ISTRUZIONE PARENTALE
Istruzione parentale
Nella presente informativa si utilizza l’espressione istruzione parentale nella consapevolezza che sono in uso diverse modalità per indicare questo tipo di istruzione: scuola familiare, paterna, educazione e istruzione parentale come anche termini anglosassoni quali: homeschooling o home education.
Tutte queste espressioni indicano la scelta della famiglia di provvedere direttamente all’educazione dei figli. Questo può avvenire anche in luoghi diversi dall’abitazione, con persone “scelte” dalla famiglia e anche in gruppi di ragazzi.
Obbligo di istruzione
L’obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni.
I dieci anni dell’obbligo sono parte della formazione aperta a tutti e si collocano nell’ambito del diritto-dovere all’istruzione ed alla formazione, che, come è noto ex art. 1, comma 622, L. 27-12- 2006, n.296 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) prevede che:
“L’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età”.
…omissis…L’età per l’accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni.…omissis… L’innalzamento dell’obbligo di istruzione decorre dall’anno scolastico 2007/2008.”
L’obbligo di istruzione, quindi, mira a garantire a tutti l’acquisizione delle competenze di base e coinvolge, in particolare, la responsabilità condivisa dei genitori, cui competono le scelte tra le diverse tipologie di scuola e le opzioni del tempo scuola e delle istituzioni scolastiche da cui dipende l’adozione delle strategie più efficaci e coerenti, atte a garantire elevati livelli di apprendimento e di formazione.
Comunque è il caso di precisare che nell’ordinamento scolastico italiano è obbligatoria l’istruzione primaria, ma non la frequentazione di una scuola, pubblica o privata.
Istruzione parentale e assolvimento dell’obbligo scolastico
La possibilità di optare per l’istruzione parentale è sancita dall’articolo 30 della Costituzione Italiana: “È un dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli…”.
Il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, “Testo Unico delle disposizione legislative vigenti in materia di istruzioni, relative alle scuole di ogni ordine e grado” definisce come si coniuga l’obbligo di istruzione con l’applicazione del principio costituzionale sopra riportato.
L’articolo 111, in particolare, prevede quanto segue:
“Art. 111 – Modalità di adempimento dell’obbligo scolastico
- All’obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari e medie statali o le
scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche
privatamente, secondo le norme del presente testo unico.
- I genitori dell’obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o
direttamente all’istruzione dell’obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità”.
Il Decreto Ministeriale 13 dicembre 2001, n. 489, “Regolamento concernente l’integrazione, a norma dell’articolo 1, comma 6 della legge 20 gennaio 1999, n. 9, delle norme relative alla vigilanza sull’adempimento dell’obbligo scolastico” definisce quali siano le autorità che vigilano sull’adempimento dell’obbligo. In particolare, l’articolo 2, comma 1, precisa: “Art. 2. 1. Alla vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione provvedono secondo quanto previsto dal presente regolamento:
- a) il sindaco, o un suo delegato, del comune ove hanno la residenza i giovani che, in virtù delle disposizioni vigenti, sono soggetti al predetto obbligo di istruzione;
- b) i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado statali, paritarie.”
Istruzione parentale e verifica degli apprendimenti
In tema di valutazione e di verifica degli apprendimenti, il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62, all’articolo 23, prevede quanto segue: “In caso di istruzione parentale, i genitori dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione”.
Indicazioni operative
Si riepilogano di seguito i passaggi essenziali legati alla scelta di effettuare l’istruzione familiare:
- la scelta di effettuare l’istruzione familiare può essere effettuata in qualsiasi momento dell’anno scolastico e va ripetuta ogni anno;
- la comunicazione di tale scelta va inoltrata alla scuola cui l’alunno avrebbe dovuto iscriversi in relazione alla sua residenza o in coerenza con il tipo di studi secondari di II grado prescelti;
- dal momento in cui la scuola riceve la comunicazione diventa scuola ”vigilante” sull’adempimento dell’obbligo e invia apposita comunicazione al Comune/Provincia;
- i familiari ogni anno sottopongono il proprio figlio all’esame di idoneità presso una scuola statale o paritaria;
- nel caso gli esami di idoneità vengano sostenuti in una scuola diversa da quella vigilante, i familiari sono tenuti a comunicarne gli esiti alla scuola vigilante per la verifica di competenza sull’adempimento.
Aspetti operativi e modulistica
A livello pratico si elenca un quadro di riferimento per quanto riguarda le procedure da attivare.
TEMPI | AZIONE | MODULISTICA |
preferibilmente nel periodo delle iscrizioni (gen.-feb.)altrimenti quando si realizza l’idea la prima volta e poi annualmente (nel periodo delle iscrizioni per l’anno a seguire) | avvio della procedura e conferma annuale | MODULO A – COMUNICAZIONE DI ISTRUZIONE PARENTALE |
MODULO B – DOMANDA DI RITIRO DALLA FREQUENZA ALLA SCUOLA | ||
In tempi iniziali | Presentazione del PROGRAMMA PREVENTIVO che anticipa il lavoro dello studente e deve tener conto delle Indicazioni Nazionali Ministeriali/Linee Guida. | |
entro il 30 aprile di ogni anno | richiesta esame di idoneità candidato esterno | MODULO C – DOMANDA DI ESAME DI IDONEITA’/LICENZA FINE CICLO |
ALLEGATO AL MODULO: PROGRAMMA SVOLTO |